è una procedura fondamentale per garantire la sicurezza in ambienti di lavoro, edifici pubblici o privati e aree specifiche in cui sono presenti persone e materiali suscettibili al rischio di incendio. Questa valutazione ha lo scopo di identificare, analizzare e minimizzare i pericoli legati a potenziali incendi, adottando misure preventive e protettive adeguate.
La valutazione dei rischi di incendio con le nuove modalità (2022), è prevista solo per le nuove attività alla data del 29.10.2022 o nei casi di modifiche alle esistenti di cui all’art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/2008.
Identificazione dei pericoli di incendio
Valutazione delle persone a rischio
Valutazione delle misure di sicurezza esistenti
Valutazione del rischio residuo
Pianificazione delle azioni correttive
Monitoraggio e aggiornamento
La valutazione del rischio incendio deve essere formalizzata in un documento scritto, che include:
1. Uno stesso luogo di lavoro può avere livelli di rischio incendio differenti: B / C (salvo 9.2) e A solamente
2. Le attività (elenco non esaustivo) di cui al 9.2 dell'ALLEGATO IX (non esaustivo) sono sempre a rischio di incendio elevato.
3. Sono come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.
4. I luoghi di lavoro le cui attività sono comprese nell'allegato al D.P.R. 151/2011, salvo attività considerate a rischio elevato, sono a rischio di incendio medio.
5. I cantieri, non all'aperto, ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere sono a rischio di incendio medio.
6. I luoghi di lavoro a rischio di incendio basso sono quelli che non hanno attività non classificabili a rischio medio o elevato e in generale dove non sussistono rischi di svilupparsi un'incendio (criterio di esclusione)
7. Una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio (con esclusione attività di cui 9.2)
8. Nei luoghi di lavoro grandi o complessi a rischio elevato, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.(con esclusione attività di cui 9.2)
9. Se è stata fatta una classificazione del livello di rischio incendio secondo il D.M. 16 febbraio 1982 occorre effettuare un aggiornamento/controllo al D.P.R. 151/2011 che ha lo stesso.
10. La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione se c'è un significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.
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1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:
- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
Tali luoghi comprendono:
1. aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
2. aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
3. aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
4. aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
5. edifici interamente realizzati con strutture in legno.
Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:
a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte.
Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi. Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.
Nell'allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.
I luoghi di lavoro ove la lavorazione ed i materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi possono essere individuati tra quelli a rischio di incendio elevato secondo i criteri stabiliti nel DM 10 Marzo 1998 (Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24/02/2000).
Il luogo di lavoro è classificato rischio di incendio elevato poiché è presente area a rischio di incendio elevato
Il luogo di lavoro è classificato a rischio di incendio medio e limitatamente ad un area a rischio di incendio elevato, in quanto la stessa separata REI, non eleva il luogo di lavoro a rischio di incendio elevato per tutto il luogo di lavoro.
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