RISCHIO INCENDIO UNI ISO 16732-1

La valutazione del rischio incendio (UNI ISO 16732-1 compliance)


è una procedura fondamentale per garantire la sicurezza in ambienti di lavoro, edifici pubblici o privati e aree specifiche in cui sono presenti persone e materiali suscettibili al rischio di incendio. Questa valutazione ha lo scopo di identificare, analizzare e minimizzare i pericoli legati a potenziali incendi, adottando misure preventive e protettive adeguate.

La valutazione dei rischi di incendio con le nuove modalità (2022), è prevista solo per le nuove attività alla data del 29.10.2022 o nei casi di modifiche alle esistenti di cui all’art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/2008. 

 

Fasi principali della valutazione del rischio incendio


Identificazione dei pericoli di incendio

  • Individuare le possibili fonti di ignizione (ad esempio apparecchiature elettriche, fiamme libere, attriti).
  • Rilevare la presenza di materiali infiammabili (legno, carta, prodotti chimici).
  • Considerare eventuali condizioni ambientali che possono amplificare il rischio (ventilazione, calore).


Valutazione delle persone a rischio

  • Identificare chi potrebbe essere esposto al rischio: lavoratori, visitatori, ospiti.
  • Valutare i gruppi vulnerabili, come bambini, anziani o persone con disabilità.


Valutazione delle misure di sicurezza esistenti

  • Verificare l'efficacia degli impianti antincendio (estintori, idranti, impianti sprinkler).
  • Controllare la presenza di vie di fuga ben segnalate e facilmente accessibili.
  • Analizzare i sistemi di allarme e rilevamento incendio.


Valutazione del rischio residuo

  • Stimare il livello di rischio residuo dopo l'adozione delle misure di sicurezza.
  • Determinare se il rischio è accettabile o se sono necessarie ulteriori misure.


Pianificazione delle azioni correttive

  • Proporre interventi per ridurre il rischio (ad esempio riduzione di materiali infiammabili, manutenzione degli impianti).
  • Organizzare formazione antincendio per il personale.


Monitoraggio e aggiornamento

  • Effettuare verifiche periodiche per accertarsi che le misure rimangano efficaci.
  • Aggiornare la valutazione in caso di modifiche agli ambienti, ai processi o alla normativa.

Documentazione richiesta

La valutazione del rischio incendio deve essere formalizzata in un documento scritto, che include:

  • Analisi dettagliata dei rischi e dei pericoli.
  • Elenco delle misure di prevenzione e protezione adottate.
  • Piano di emergenza con indicazioni su evacuazione e gestione delle emergenze.

Normativa di riferimento in Italia

  • In Italia, la valutazione del rischio incendio è regolamentata principalmente dal D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e dal Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche). Le aziende devono rispettare le indicazioni fornite dalla normativa per garantire la conformità e la sicurezza.
  • UNI ISO 16732-1


Sintesi dei criteri di classificazione


Livelli di rischio non univoci

1. Uno stesso luogo di lavoro può avere livelli di rischio incendio differenti: B / C (salvo 9.2) e A solamente


Rischio elevato

2. Le attività (elenco non esaustivo) di cui al 9.2 dell'ALLEGATO IX (non esaustivo) sono sempre a rischio di incendio elevato.

3. Sono come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio. 


Rischio incendio medio

4. I luoghi di lavoro le cui attività sono comprese nell'allegato al D.P.R. 151/2011, salvo attività considerate a rischio elevato, sono a rischio di incendio medio.

5. I cantieri, non all'aperto, ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere sono a rischio di incendio medio.


Rischio basso

6. I luoghi di lavoro a rischio di incendio basso sono quelli che non hanno attività non classificabili a rischio medio o elevato e in generale dove non sussistono rischi di svilupparsi un'incendio (criterio di esclusione) 


Riduzione del livello di rischio elevato

7. Una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio (con esclusione attività di cui 9.2) 

8. Nei luoghi di lavoro grandi o complessi a rischio elevato, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.(con esclusione attività di cui 9.2) 


Aggiornamento classificazione del livello di rischio incendio

9. Se è stata fatta una classificazione del livello di rischio incendio secondo il D.M. 16 febbraio 1982 occorre effettuare un aggiornamento/controllo al D.P.R. 151/2011 che ha lo stesso.

10. La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione se c'è un significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.

 


ALLEGATO I LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

...

1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio 


Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato. 


A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso 


Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 


B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio 


Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio. 


C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato


Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: 

- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. 


Tali luoghi comprendono: 

1. aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili; 

2. aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; 

3. aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili; 

4. aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;

5. edifici interamente realizzati con strutture in legno. 


Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che: 


a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. 

Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco; 

b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;

c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi. Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio. 


Nell'allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato. 


ATEX

I luoghi di lavoro ove la lavorazione ed i materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi possono essere individuati tra quelli a rischio di incendio elevato secondo i criteri stabiliti nel DM 10 Marzo 1998 (Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24/02/2000). 


ESEMPI

Il luogo di lavoro è classificato rischio di incendio elevato poiché è presente area a rischio di incendio elevato 

Il luogo di lavoro è classificato a rischio di incendio medio e limitatamente ad un area a rischio di incendio elevato, in quanto la stessa separata REI, non eleva il luogo di lavoro a rischio di incendio elevato per tutto il luogo di lavoro. 

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