FOTOVOLTAICO vs VVF

FOTOVOLTAICO vs VVF

UNI 9177

Attualmente è in vigore la norma UNI 9177 (Allegato C alla nota prot. 6334 del 4-5-2012 del Ministero degli Interni). Questa definisce le prove di resistenza e di reazione al fuoco per i materiali costituenti i moduli fotovoltaici, in base a specifici standard di sicurezza. In seguito a queste prove avviene la suddivisione dei materiali in classi che garantiscono la conformità dei moduli.


È doveroso sottolineare che solo in Italia esiste una normativa di questo tipo che individua le classi di resistenza al fuoco dei moduli fotovoltaici, i quali appartengono alle classi 1 e 2.


I materiali sono assegnati alle seguenti classi (ciascuna evidenzia un diverso comportamento al fuoco):


0: materiali incombustibili

1: materiali combustibili non infiammabili

2: materiali combustibili difficilmente infiammabili


Il valore aumenta al variare della partecipazione dei materiali alla combustione. Questo implica che il comportamento di un materiale combustibile al fuoco è tanto migliore quanto più bassa è la classe.


Nel caso si intenda tenere conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico (caso 3/a dell'allegato B), possono ritenersi, in generale, accettabili i seguenti accoppiamenti:


  • tetti classificati Froof e pannello FV di classe 1 o equivalente di reazione al fuoco;
  • tetti classificati Broof (T2, T3, T4) pannello FV di classe 2 o equivalente di reazione al fuoco strati ultimi di copertura (impermeabilizzazioni o/e pacchetti isolanti) classificati Froof o F installati su coperture EI 30 e pannello FV di classe 2 o equivalente di reazione al fuoco.

TUTTO SULLA PREVENZIONE INCENDI FV

Con il Decreto-Legge 23 settembre 2022 n. 144 (GU n.223 del 23.09.2022), all'Art. 16 Procedure di prevenzione incendi, è stabilito che, a seguito dell'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la pronuncia sulla valutazione documentazione completa progetto, se necessaria dopo l’installazione, i termini sono ridotti da 60 a 30 giorni fino al 31 dicembre 2024.

AGGRAVIO SE:

Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

In via generale l'installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio.


L'aggravio potrebbe concretizzarsi, per il fabbricato servito, in termini di: 

- interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori); 

- ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili;

- rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento). 


NON AGGRAVIO SE:


L'installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. 

Tale condizione si ritiene rispettata qualora l'impianto fotovoltaico, incorporato in un opera di costruzione, venga installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005). 

Risulta, altresì, equivalente l'interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al  fuoco almeno El 30 ed incombustibile (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005).


IMPIANTI FOTOVOLTAICI - NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI

Non disperare, c'è la soluzione a tutto.... forse!!!


Scarica il documento alllegato.

MODULO: Installazione impianti fotovoltaici

Installazione impianti fotovoltaici (da 07/02/2012)

in attività soggette al DPR151

SCIA con dichiarazione di non aggravio

SITUAZIONI BORDER LINE - DOVE INSTALLARE UNO STRATO EI30

Il tetto Ventilato adotta una tecnologia avanzata nel campo della coibentazione di coperture e viene impiegato principalmente nella realizzazione di sottotetti abitabili.

È composto da un pannello di materiale coibente costituito da polistirene espanso sinterizzato (EPS) a celle chiuse. È autoestinguente, atossico, igienico e poco deteriorabile nel tempo, sagomato con supporti sporgenti atti a creare canali di ventilazione ed è accoppiato con una lastra in multistrato ligneo a scaglie incrociate di fibra lunga tipo fenolico (OSB/3). La lastra di OSB/3 è pretrattata con resine antimuffa, antitarlo e idrorepellente è molto resistente alla compressione, pedonabile per la posa ed incomprimibile dal peso dei manti di copertura normalmente utilizzati (coppi in cotto, tegole in cemento, tegole canadesi,…).

La speciale sagomatura del pannello di coibentazione consente la creazione di una camera di ventilazione tra l’isolante ed il legno fenolico che funge da supporto per il manto di copertura. La costante e consistente circolazione d’aria che si crea all’interno del pannello, sottrae il calore trasmesso dal manto di copertura, preservando dal surriscaldamento gli strati sottostanti. Tale ventilazione incrementa e potenzia le caratteristiche dell’isolante per mezzo dell’espulsione del calore dal colmo del tetto, ottenendo così una riduzione della temperatura negli ambienti sottostanti di 8-10°C.

Oltre alla valutazione del rischio da effettuarsi "tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico" sono ammissibili altre valutazioni finalizzate alla dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi della guida. 


Nel caso si intenda tenere conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico (caso 3/a dell'allegato B), possono ritenersi, in generale, accettabili i seguenti accoppiamenti:

  1. tetti classificati Froof e pannello FV di classe 1 o equivalente di reazione al fuoco;
  2. tetti classificati Broof (T2, T3, T4) e pannello FV di classe 2 o equivalente di reazione al fuoco;
  3. strati ultimi di copertura (impermeabilizzazioni o/e pacchetti isolanti) classificati Froof o F installati su coperture EI 30 e pannello FV di classe 2 o equivalente di reazione al fuoco.

La classificazione dei tetti e delle coperture di tetti deve far riferimento alle procedure di attestazione della conformità applicabili (marcatura CE) o in assenza di queste la dichiarazione del produttore sulla base di rapporto di prova rilasciato da laboratorio italiano autorizzato ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 1985, ovvero altro laboratorio, riconosciuto in uno dei Paesi dell'Unione europea o dei Paesi contraenti l'accordo SEE.


Ai fini della valutazione della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti si fa presente che è stata pubblicata nel febbraio 2012 1a versione UNI CEN /TS 1187 in sostituzione della UNI ENV 1187:2007 citata nella guida tecnica. 


A titolo informativo si fa presente che nelle decisioni della Commissione europea 2001/671/Ce (GUCE L 235 del 4 settembre 2001) e 2005/823/Ce (GUCE L 307 del 25 novembre 2005) e riportato il sistema di classificazione per la resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti.


Ai fini della valutazione della classe di reazione al fuoco del Pannello fotovoltaico si fa presente che estata emanata in data 28 marzo 2012 apposita risoluzione dell'Area V della DCPST - Settore reazione al fuoco, sulle modalità di esecuzione delle prove di reazione al fuoco sui pannelli FV. (allegato C).


La risoluzione prevede che i laboratori emettano apposito certificato di prova nel quale verrà indicato come impiego "PANNELLO FOTOVOLTAICO". 

Il certificato di prova è legato al pannello stesso e non al luogo di utilizzo.


Le valutazioni del rischio dovranno essere sottoscritte da tecnici abilitati ed iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno.


La verifica dell'installazione di un pannello EI 30 sotto i pannelli fotovoltaici su una copertura con stratigrafia:

  • Manto di copertura: lastra di lamiera grecata coibentata
  • Isolante: Poliuretano (PU) + Lana di roccia (5 cm)

richiede l'analisi di diversi aspetti normativi e tecnici. 


Ecco i punti principali da considerare:


1. Verifica della Resistenza al Fuoco EI 30

EI 30 indica una resistenza al fuoco di 30 minuti in termini di tenuta (E) e isolamento termico (I).

Il pannello EI 30 deve essere certificato secondo le normative vigenti (es. UNI EN 1365-2 per le coperture).

La sua installazione sotto i pannelli fotovoltaici deve garantire la continuità della protezione passiva contro il fuoco.


2. Compatibilità con la Stratigrafia della Copertura

Lamiera grecata: la presenza di un'intercapedine sotto la lamiera può influenzare il comportamento in caso di incendio.

PU + Lana di roccia: il poliuretano è combustibile e potrebbe favorire la propagazione dell’incendio, mentre la lana di roccia è incombustibile e aiuta nella protezione al fuoco.

È necessario verificare se l'installazione del pannello EI 30 crea ponti termici o discontinuità nella protezione.


3. Normative e Requisiti Locali

Controllare il rispetto delle normative antincendio locali (es. DM 03/08/2015 in Italia per le attività soggette ai Vigili del Fuoco).

Se l’impianto fotovoltaico supera i 20 kW, potrebbero essere richiesti requisiti specifici di compartimentazione.


4. Installazione e Fissaggio

Il pannello EI 30 deve essere ancorato adeguatamente alla struttura per mantenere la sua funzione di barriera al fuoco.

Considerare distanze di sicurezza tra i pannelli FV e il pannello EI 30 per evitare surriscaldamenti.


5. Eventuale Omologazione del Sistema

È consigliato verificare se il sistema completo (copertura + pannelli EI 30 + impianto FV) è già stato testato e certificato come un’unica soluzione.

Se non esistono certificazioni, potrebbe essere necessario effettuare test specifici per garantire la conformità.


Le valutazioni del rischio dovranno essere sottoscritte da tecnici abilitati ed iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno.


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